Contravvenzioni alla normativa sui giochi: quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta la legge in materia?

Contravvenzioni alla normativa sui giochi: la disciplina che regola il settore del gioco d’azzardo e delle scommesse è ancora a tratti confusionaria e lacunosa, tuttavia ci sono alcuni capisaldi che giocatori, concessionari, Agenzie e PVR devono rispettare per non rischiare sanzioni penali e amministrative.

La legge di riferimento in materia è la L.13-12-1989 n.401, con successivi aggiornamenti.

Soffermiamoci sui punti per noi di maggiore interesse, a partire dall’art.4, che regolamenta l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa.

Il testo recita: «Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro».

E ancora: «La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero».

Per gli esercizi rei di aver infranto la legge viene disposta l’immediata chiusura dell’attività e il sequestro delle attrezzature destinate a scopi illeciti.

Invece, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni per i contravventori che:

  1. Esercitano abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
  2. Vendono, sul territorio nazionale, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, senza autorizzazione dell’AAMS;
  3. Partecipano a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Inoltre, i trasgressori che possiedono la prescritta concessione, ma organizzano, esercitano e raccolgono a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’AAMS con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, sono puniti con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 500 a 5000 euro.

Le contravvenzioni alla normativa sui giochi coinvolgono, chiaramente, non solo i titolari delle attività irregolari, ma anche chiunque:

  • «partecipa a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’AAMS»;
  • effettua, consente o promuove, sul territorio nazionale, pubblicità di attività di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero, anche per conto di terzi, esercitate senza le autorizzazioni di polizia o le concessioni amministrative rilasciate dall’AAMS o in favore di soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite.

La pena consiste: nel primo caso, nell’arresto fino a tre mesi o in un’ammenda da 100 a 1000 euro, quest’ultima raddoppiata qualora la partecipazione avvenga attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione non autorizzate dall’AAMS; nel secondo caso, nell’arresto fino a tre mesi e in un’ ammenda da 20.000 a 100.000.

Tra le contravvenzioni alla normativa sui giochi rientrano:

  • Qualsiasi forma di pubblicità ingannevole, diretta o indiretta, volta a favorire l’accesso al gioco d’azzardo. La violazione di tale prescrizione è punita con una sanzione che va da 10.000 a euro a 30.000 euro;
  • La produzione, l’importazione, la distribuzione e l’installazione, in qualunque luogo pubblico o in circoli e associazioni di ogni specie, di apparecchi e congegni non a norma di legge (commi 6 e 7) e non autorizzati. Vengono considerati trasgressori anche coloro i quali consentono, tollerano e facilitano l’installazione e l’uso dei suddetti strumenti. La pena prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e la chiusura dell’attività per un intervallo di tempo compreso tra i 30 e i 60 giorni; nel caso di macchinari con funzionamento “a rulli” o a led luminosi che riproducono il gioco del poker, è inoltre prevista la reclusione da 1 a 4 anni.

Per quanto riguarda gli apparecchi e i congegni autorizzati, i titoli autorizzatori devono essere apposti in maniera ben visibile sui macchinari o si incorre in una sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ciascuno di questi.

Nel corso degli anni, il Governo italiano è intervenuto a più riprese per regolamentare il settore del gioco, in linea con i principi che la Commissione Europea ha invitato a rispettare, al fine di tutelare i consumatori, soprattutto minori e soggetti più deboli, e di contrastare il gioco illecito e le infiltrazioni della criminalità.

Tra questi principi vi sono gli obblighi di fornire informazioni ai giocatori circa i rischi della ludopatia e circa le reali possibilità di vincita, di realizzare una pubblicità responsabile e di vietare ai minori l’accesso al gioco d’azzardo (anche online).

In particolare, un intervento più organico in materia è stato effettuato dapprima con il decreto legge n.158 (Decreto Balduzzi, convertito nella legge n.189 del 2012) e poi con il Decreto Dignità (convertito nella legge n.96 del 2018) che ha introdotto il divieto assoluto di pubblicità dei giochi di azzardo (salvo alcuni casi consentiti dall’AGCOM) e altre disposizioni per il contrasto alla ludopatia.

Per i contravventori al divieto di pubblicità (che si tratti del committente del messaggio pubblicitario o del proprietario del mezzo di comunicazione interessato) vi è una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro (art. 7, commi 4 e 4 bis).

Per quanto concerne la tutela dei minori di diciotto anni, dei quali è vietata la partecipazione al gioco d’azzardo, il titolare dell’esercizio commerciale che invece ne consente la partecipazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, oltre che con la chiusura del punto di offerta del gioco da dieci a trenta giorni.

Abbiamo fornito una panoramica sulle contravvenzioni alla normativa sui giochi, semplificando e snellendo la normativa, ma siamo ben consapevoli della complessità legislativa che regola il settore del gioco d’azzardo e delle scommesse.

Per avere un quadro più chiaro sulle attività consentite ai PVR, ti rinviamo al nostro articolo Circolare ADM sui PVR: obblighi, divieti e contraddizionioppure puoi contattarci e usufruire della consulenza legale che offriamo ai nostri clienti partner per permettere loro di lavorare in piena regola.