Facciamo chiarezza sulla circolare ADM sui PVR, rilasciata il 18 maggio 2022 con l’obiettivo di contrastare le attività illegali.

Con la nuova circolare ADM sui PVR (Punti Vendita Ricariche), relativa alle verifiche da parte dei Concessionari sugli esercizi pubblici, l’Agenzia accise, dogane e monopoli ha tentato di sbrogliare la matassa intricata delle norme comportamentali che regolano i rapporti tra i Concessionari di gioco a distanza e gli esercenti.

Nelle sette pagine della circolare ADM sui PVR sono contenuti una serie di divieti e prescrizioni indirizzati a tutti i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, allo scopo di monitorare l’operato dei PVR.

I Punti Vendita Ricariche sono infatti in costante aumento; tant’è vero che, un censimento effettuato dall’Agenzia delle dogane nel 2020, contava circa 60mila affiliati ai concessionari di gioco online. Inoltre, sempre stando ai dati dell’Agenzia, le ricariche dei conti che transitano attraverso PVR ammontano almeno al 40% del totale.

La “riforma” dei PVR lanciata dalla circolare ADM ribadisce alcune questioni già note – come il divieto assoluto di intermediazione e pubblicità – per poi focalizzarsi sui punti salienti.

 1. Attività di ricarica e apertura conti gioco solo “accessoria”

Vale a dire che: « è consentita la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica del conto di gioco presso esercizi commerciali con cui il Concessionario abbia stipulato un apposito contratto di diritto privato [articolo5, comma 2, lett. g) dell’atto di Convenzione] ma tale attività è accessoria rispetto all’attività primaria svolta dall’esercizio commerciale, pertanto l’esercizio commerciale non può essere allestito come se fosse un punto vendita della rete fisica del gioco ed è vietata la messa a disposizione degli avventori e la stampa di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco».

 2. Semaforo rosso alla “giocata assistita”

Pur nei confronti dei portatori di handicap o dei soggetti di età avanzata, i Punti Vendita Ricariche sono autorizzati esclusivamente ad assistere l’utente nell’apertura e ricarica di un conto gioco; ma sono privi di diritto sportivo.

 3. Blocco del “conto-madre” intestato al gestore del PVR

L’esercente non può essere contemporaneamente intestatario di un conto gioco e, con lui, tutti i suoi conviventi, parenti e amici non possono effettuare registrazioni né ricariche presso il punto vendita del congiunto. Si tratta di uno stratagemma intento a sabotare il sistema più diffuso per aggirare la legge e svolgere intermediazione tramite vie traverse.

 4. Il PVR deve impegnarsi a rispettare gli obblighi disciplinari specificati nella sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e di vendita di carte di ricarica, ossia:

  • Comunicare il proprio indirizzo IP pubblico al Concessionario e prendere: «misure tecniche di geo-localizzazione degli indirizzi IP utilizzati dai giocatori, previste dalle Regole Tecniche per la gestione della Concessione, per garantire l’individuazione dell’ubicazione delle operazioni di gioco»;
  • Comunicare la tipologia di autorizzazione per attività (Tulps, Scia);
  • Fornire tutti i dati e le informazioni per le attività di verifica e garantire l’accesso nelle proprie sedi e anche in quelle di fornitori terzi – nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia stessa – alle dotazioni tecnologiche per dipendenti e incaricati ADM.

5. Le società concessionarie dovranno svolgere periodicamente i seguenti controlli:

  • Controllare i volumi delle operazioni di gioco su ciascun conto di gioco concluso presso gli esercizi commerciali;
  • Analizzare i volumi delle operazioni di gioco effettuate su ciascun conto di gioco dopo l’acquisto di carte di ricarica;
  • Analizzare la corrispondenza tra gli indirizzi IP utilizzati dai giocatori e quelli comunicati dagli esercenti contrattualizzati;
  • I risultati dei controlli andranno trasmessi all’Ufficio Gioco a distanza e all’Ufficio Controllo giochi tramite: «degli appositi Report nei quali sono illustrate le tipologie di attività svolte e i loro esiti, indicando dettagliatamente ogni anomalia rilevata».

6. I Concessionari dovranno:

 «Comunicare l’elenco degli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica agli Uffici dei Monopoli competenti per territorio, all’Ufficio Gioco a distanza e all’Ufficio Controllo giochi, entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre».

7. Sono vietati gli apparecchi che

«Consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari del gioco a distanza, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».

Tuttavia, il proposito di fare “ordine”, la circolare ADM sui PVR è stata contestata da diversi esperti, i quali ritengono che abbia generato ulteriore confusione.

Infatti, lo stesso Tar ha più volte messo in evidenza la mancanza di prescrizioni oggettivamente applicabili dal Concessionario.

Come può il Concessionario verificare “in tempo reale” che ogni soggetto contrattualizzato non stia violando le regole? Per esempio, in che modo potrà assicurarsi che le operazioni di apertura e ricarica conti gioco effettuate da un determinato PVR non siano legate a familiari e simili? Andrebbero messi a disposizione degli strumenti utili a questo genere di controlli.

Fino a che punto un Concessionario è tenuto a rispondere dei comportamenti tenuti dagli esercenti titolari dei PVR, se questi trasgrediscono nonostante tutte le cautele e i controlli?

Per superare l’impasse creatosi, l’ADM dovrebbe stabilire dei parametri di valutazione oggettivi, certi e riscontrabili, attraverso cui chiarire le azioni concrete che il Concessionario dovrebbe adottare affinché il suo operato possa essere considerato non punibile; in caso contrario l’intero procedimento rischia di divenire del tutto arbitrario.